
Un bonifico da genitore a figlio può essere tassato? Sì ma non necessariamente. Un trasferimento di denaro tra genitori e figli non comporta automaticamente il pagamento di un’imposta dell’8%. A fare la differenza è la natura effettiva dell’operazione e, soprattutto, il modo in cui questa viene qualificata nell’ambito di un eventuale accertamento fiscale.
A chiarire il principio è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15315 del 20 maggio 2026, relativa a un trasferimento patrimoniale di oltre 8,2 milioni di euro dalla madre alla figlia. Le somme e i titoli provenivano da disponibilità detenute all’estero.
La vicenda ha riportato al centro dell’attenzione la distinzione tra una donazione formalizzata e una liberalità indiretta, cioè un arricchimento realizzato senza utilizzare necessariamente la forma tipica del contratto di donazione.
Nel procedimento esaminato dalla Cassazione, la contribuente aveva ricevuto dalla madre una consistente quantità di denaro e attività finanziarie. Nel corso degli accertamenti fiscali era emersa l’origine delle somme, mentre la beneficiaria aveva escluso che costituissero reddito.
Era stata prospettata anche una diversa qualificazione dell’operazione, riconducendola a un mutuo senza interessi. Tuttavia, secondo quanto ricostruito nella vicenda, non era stata fornita una prova sufficiente di un effettivo obbligo di restituzione.
La Cassazione ha quindi confermato la possibilità di considerare il trasferimento una liberalità indiretta ai fini fiscali. Il punto centrale non è soltanto il nome attribuito dalle parti all’operazione, ma la sua effettiva sostanza economica.
La disciplina delle liberalità indirette prevede un meccanismo diverso rispetto a quello ordinario delle donazioni tra parenti in linea retta.
La normativa vigente stabilisce infatti che, quando la liberalità viene accertata secondo l’articolo 56-bis del Testo unico sulle successioni e donazioni, si applica l’aliquota dell’8% sulla parte che supera l’eventuale franchigia prevista. Per le donazioni ordinarie tra genitori e figli, invece, l’aliquota è del 4% sulla quota eccedente la franchigia di un milione di euro per beneficiario.
Questo significa che non ogni bonifico da un genitore a un figlio viene tassato all’8%. La fattispecie riguarda le liberalità che emergono nel particolare contesto previsto dalla normativa.
La decisione della Cassazione rafforza quindi un principio importante: non è sufficiente modificare la descrizione di un trasferimento per cambiarne automaticamente la natura fiscale.
Se una somma viene trasferita senza una controprestazione e senza un effettivo obbligo di restituzione, e nel corso di un procedimento fiscale emerge che il passaggio ha prodotto un arricchimento del beneficiario e un corrispondente impoverimento del disponente, l’operazione può essere ricondotta alla disciplina delle liberalità indirette.
Per i trasferimenti tra genitori e figli resta centrale la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario.
Nel caso delle liberalità accertate ai sensi dell’articolo 56-bis, l’aliquota dell’8% opera sulla parte che supera la franchigia, quando prevista. La regola, dunque, non significa che l’intero importo ricevuto venga automaticamente sottoposto all’imposta.
La pronuncia della Cassazione riguarda una situazione specifica e particolarmente rilevante per l’entità del patrimonio trasferito. Non può quindi essere interpretata come una nuova tassa generalizzata sui normali aiuti economici che i genitori concedono ai figli.
Il principio emerso dalla vicenda è piuttosto quello della prevalenza della sostanza sulla semplice qualificazione formale dell’operazione, soprattutto quando il trasferimento viene esaminato nell’ambito di un accertamento fiscale.
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