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Definitivo lo “sfratto” dell'Antico Caffè Greco

Redazione La Capitale

La Cassazione approva il diritto dell’Ospedale Israelitico a rientrare in possesso dello storico locale in via dei Condotti, su cui c’è però il vincolo culturale

(Antico Caffè Greco)
(Antico Caffè Greco)

Diventa definitivo lo “sfratto” dell’Antico Caffè Greco. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda contro la sentenza della Corte di Appello che aveva già dato ragione all’Ospedale Israelitico, riconoscendogli il diritto a rientrare in possesso dei locali in via dei Condotti, il cui contratto di locazione è scaduto dal 2017. La vicenda va avanti da tempo, anche perché si parla di un locale storico su cui c’è il vincolo culturale. Questo significa innanzitutto che non potrà mai essere “snaturata” l’attività, che i beni presenti all’interno devono rimanere e che gli attuali gestori dovranno eventualmente essere “indennizzati” per quelli di loro proprietà.


I supremi giudici della Terza sezione civile, nella sentenza depositata lunedì scorso, fissano paletti ben precisi in questo senso. «La portata del vincolo culturale imposto sui locali dell’Antico Caffè Greco e sulla licenza di esercizio deve essere intesa nel senso che il locatore non potrebbe sottrarre il bene (con gli annessi arredi e cimeli storici, tanto se anch’essi di sua pertinenza, quanto in caso contrario) alla destinazione a suo tempo imposta dall’Autorità amministrativa e mai revocata».

Per la Cassazione i legittimi proprietari «non potrebbero – tanto per fare un esempio – immaginare di destinare quei locali per creare una paninoteca o una discoteca o chissà quale altra attività. Il Caffè Greco, in quanto bene immobile carico di oltre due secoli di storia e di vita artistica e culturale della città di Roma, collocato nella centrale Via Condotti, non può che avere quella destinazione – si legge nella sentenza della Cassazione – ma non è giuridicamente prospettabile che simile vincolo si traduca nell’impossibilità, per il locatore, di intimare ad un determinato conduttore la licenza per finita locazione, cioè nell’obbligo di proseguire ad oltranza la locazione con un preciso soggetto».

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